Sul blog di Partecipalatri siamo stati citati in dei commenti riguardo la "querelle" sulle cosiddette "villette di Tecchiena". Così siamo intervenuti per chiarire meglio a tutti la nostra posizione e le nostre motivazioni.
L'articolo numero 51 legge 865/71 dice: Nei comuni che non dispongano dei piani previsti dalla legge 18 aprile 1962, n. 167, i programmi costruttivi sono localizzati su aree indicate con deliberazione del consiglio comunale nell'ambito delle zone residenziali dei piani regolatori e dei programmi di fabbricazione, sempre che questi risultino approvati o adottati e trasmessi per le approvazioni di legge.
Ci sembra che il Comune di Alatri non disponga, al momento, di piani particolareggiati.
Poi ci sono sentenze che qui citiamo, per maggiore chiarezza, per chi non avesse letto i nostri comunicati stampa.
Consiglio di Stato sez.IV sentenza 2643 (8/5/2000): Anche dopo le modifiche introdotte dall'art.51 della legge 22 ottobre 1971 n.865 dalla l.27 giugno 1974 n.247, l'Amministrazione è obbligata al reperimento delle aree da destinare ad edilizia popolare all'interno del piano di zona vigente, in quanto, per ragioni di certezza ed economicità ed imparzialità dell'azione amministrativa, finchè vigono i vincoli di destinazione a carattere espropriativo ivi previsti, questi vincolano anche il Comune ad esercitare i propri poteri pubblicistici nell'ambito del piano, salvo che quest'ultimo abbia esaurito le proprie possibilità edificatorie.
Tar della Puglia sez.II (2/11/1999): Condizione e presupposto essenziale della localizzazione ex art. 51, legge 22 ottobre 1971 n. 865 è la destinazione urbanistica delle aree, di natura residenziale, mentre l'individuazione, nell'ambito delle suddette zone, delle aree concretamente prescelte costituisce espressione di valutazioni tecnico-discrezionali, sottratte di principio di sindacato giurisdizionale di legittimità. L'atto deliberativo di localizzazione ex art. 51, legge 22 ottobre 1971 n. 865 - perché ricollegato alle previsioni dello strumento urbanistico generale o in itinere, quanto alla destinazione urbanistica specifica (zone residenziali) delle aree perimetrali - è sostanzialmente, da parificare ad uno strumento urbanistico di attuazione.
Consiglio di Stato sez.IV (25/9/1998): La localizzazione del programma costruttivo previsto dall'articolo 51 Legge 22 ottobre 1971 n.865 presuppone l'assenza di un piano di edilizia economica e popolare, e quindi l'unico riferimento, sotto il profilo urbanistico, è costituito dalle previsioni del piano regolatore approvato o adottato; in tal caso, è del tutto coerente che la localizzazione operi nell'ambito delle zone residenziali previste dallo strumento urbanistico generale, e la stessa esigenza urbanistica è perseguita dall'articolo 3 D.L. 2 maggio 1974 n.115 (convertito dalla Legge 27 giugno 1974 n.247), che consente la localizzazione dell'intervento anche nell'ambito del piano di zona adottato e non ancora approvato, atteso che ugualmente in tal caso è assicurato il quadro urbanistico per la localizzazione di interventi costruttivi, con riferimento alle prescrizioni del piano di zona adottato, soluzione che si pone in linea con la previsione più generale posta dall'articolo 3 comma 4 Legge 18 aprile 1962 n.167, secondo il quale il piano per l'edilizia economica e popolare può variare le disposizioni del piano regolatore generale.
Consiglio di Stato sez.IV su ricorso in appello 561/1995: L'art.
Corte di Cassazione, Sezione Unite Civili n.4706 del 9/11/1989: In tema di interventi per la realizzazione di alloggi dell'edilizia residenziale pubblica, secondo la disciplina di cui agli artt. 50 e 51 della legge 22 ottobre 1971 n. 865, nonché 3 del d.l. 2 maggio 1974 n. 115 (convertito, con modificazioni, in legge 27 giugno 1974 n. 247), deve riconoscersi al comune, in mancanza di approvazione del piano di zona per gli interventi medesimi, il potere di localizzarli anche in aree diverse da quelle contemplate da tale piano, purché ricomprese nelle zone a destinazione residenziale.
Alla luce di queste sentenze, secondo noi poco discutibili, essendo determinate dal Piano Regolatore Generale le zone dell’intervento edilizio come zone agricole e non come zone residenziali, l’intervento non è configurabile. Ad ogni modo le quattordici palle (come definite dal vicesindaco) sono centri di servizio da assoggettare, secondo il PRG di Alatri, a Piani Particolareggiati (e lo dice il parere, non noi:” devono essere sottoposti a piano particolareggiato per "stabilire la precisa ubicazione delle estensioni e delle aree residuali ove il Comune .....potrà applicare la legge 167/1962”). Una volta definiti i Piani Particolareggiati delle “quattordici palle” sarà possibile eseguire tale intervento, individuando quei terreni come zona residenziale. Come abbiamo detto nel nostro ultimo intervento, siamo favorevoli alla definizione di Piani Particolareggiati perché con tale strumento “il Comune sarà dotato di un serio e responsabile piano di sviluppo che forse tarperà le ali dei sogni di qualche possidente terriero e di qualche costruttore, ma che certamente potrà delimitare definitivamente le zone edificabili e quelle destinate ad altro scopo, nell’interesse di tutti e della vivibilità del comune”.Ad ogni modo c’è sempre un vizio procedurale da considerare. L’individuazione delle zone residenziali dovrebbe avvenire nel Piano Particolareggiato. Tale intervento edilizio non può essere deciso prima della definizione del Piano Particolareggiato. Una procedura tale comprometterebbe certamente la delineazione del Piano Particolareggiato di zona.
Il Circolo di Rifondazione Comunista “Peppino Impastato”
Il circolo di Rifondazione Comunista di Alatri “Peppino Impastato” esprime il suo disagio nel leggere l’intervista rilasciata a Ciociaria Oggi dall’amministratore delegato della Cartiere di Guarcino spa Massimo Giorgilli. Crediamo sia interesse di tutti e, in particolar modo, dei dipendenti che l’azienda riprenda a lavorare a pieno ritmo. Non possiamo accettare però che questa ripresa passi attraverso la costruzione di un impianto elettrico alimentato da oli vegetali (nel caso specifico olio di palma), intervento che solleva dubbi sia dal punto di vista dell’impatto ambientale sia dal punto di vista etico.
Pur conoscendo la linea del Protocollo di Kyoto e delle politiche energetiche comunitarie e nazionali volta a promuovere interventi simili, tale impianto emette meno anidride carbonica rispetto ad impianti ad olio fossile ma immette nell’atmosfera quantità importanti di NOx (ossidi di azoto) e di polveri, sostanze inquinanti dell’atmosfera e aggravanti della qualità dell’aria. In particolare si ritiene che gli ossidi di azoto aggravino le condizione dei malati d’asma ed alcuni di essi, in reazione con l’umidità atmosferica, possano dar luogo alle cosiddette “piogge acide”.
Un impianto da 20 megawatt richiederebbe presumibilmente circa cinquantacinquemila tonnellate di olio di palma all’anno, una quantità ingente che richiederebbe quasi seimila ettari di coltivazioni di palma da olio. Ci sembra francamente inconfutabile il fatto che le produzioni locali non potranno mai soddisfare una tale richiesta, oltre all’evidenza che la palma da olio non è parte delle coltivazioni del nostro territorio. Un eventuale coltura nel nostro territorio che potesse soddisfare il fabbisogno dell’impianto, richiederebbe indubbiamente un utilizzo massiccio di agenti chimici i quali aggraverebbero ulteriormente la situazione ambientale. Per alimentare tale impianto si dovrebbe perciò ricorrere ad un’importazione dall’estero, presumibilmente dalle foreste pluviali dell’Indonesia e della Malesia (maggiori esportatori mondiali di olio da palma). Incentivare la deforestazione indonesiana è un crimine contro l’umanità. Questa deforestazione causa il rilascio nell’aria di una grande quantità di anidride carbonica che fa dell’Indonesia (assieme agli Stati Uniti e alla Cina) un Paese con gravi responsabilità nel cambiamento climatico mondiale; inoltre essa provoca l’inquinamento delle acque, la perdita di risorse per le popolazioni locali e lo spostamento in massa di queste.
Nell’intervento, inoltre, Giorgilli non affronta il problema dello smaltimento degli oli incombusti e degli altri inquinanti organici derivati dalla non completa combustione dell’olio e ritenuti potenzialmente mutageni e cancerogeni, questione assolutamente non secondaria. Infine ci prendiamo la libertà di citare il Preside di Chimica Industriale dell’Università di Bologna, il quale si chiedeva in un articolo di sei anni fa “quale senso abbia l’utilizzo delle risorse agricole per produrre prodotti chimici, quando ci sono miliardi d’individui sul pianeta ancora da sfamare e la terra è ancora piena di petrolio, carbone, gas naturale e scisti bituminosi”. A questa domanda vorremmo trovare una risposta anche noi.