Sentenza n.1194 II Sez. del 2/11/1999 , Tar della Puglia
Condizione e presupposto essenziale della localizzazione ex art. 51, legge 22 ottobre 1971 n. 865 è la destinazione urbanistica delle aree, di natura residenziale, mentre l'individuazione, nell'ambito delle suddette zone, delle aree concretamente prescelte costituisce espressione di valutazioni tecnico-discrezionali, sottratte di principio di sindacato giurisdizionale di legittimità. L'atto deliberativo di localizzazione ex art. 51, legge 22 ottobre 1971 n. 865 - perché ricollegato alle previsioni dello strumento urbanistico generale o in itinere, quanto alla destinazione urbanistica specifica (zone residenziali) delle aree perimetrali - è sostanzialmente, da parificare ad uno strumento urbanistico di attuazione.Sentenza n.1206 IV Sez. del 25/9/1998 , Consiglio di Stato
La localizzazione del programma costruttivo previsto dall'articolo 51 Legge 22 ottobre 1971 n.865 presuppone l'assenza di un piano di edilizia economica e popolare, e quindi l'unico riferimento, sotto il profilo urbanistico, è costituito dalle previsioni del piano regolatore approvato o adottato; in tal caso, è del tutto coerente che la localizzazione operi nell'ambito delle zone residenziali previste dallo strumento urbanistico generale, e la stessa esigenza urbanistica è perseguita dall'articolo 3 D.L. 2 maggio 1974 n.115 (convertito dalla Legge 27 giugno 1974 n.247), che consente la localizzazione dell'intervento anche nell'ambito del piano di zona adottato e non ancora approvato, atteso che ugualmente in tal caso è assicurato il quadro urbanistico per la localizzazione di interventi costruttivi, con riferimento alle prescrizioni del piano di zona adottato, soluzione che si pone in linea con la previsione più generale posta dall'articolo 3 comma 4 Legge 18 aprile 1962 n.167, secondo il quale il piano per l'edilizia economica e popolare può variare le disposizioni del piano regolatore generale
La sezione di Rifondazione comunista “Peppino Impastato” vuole intervenire nella polemica sull’intervento di edilizia residenziale pubblica a Tecchiena nella zona de “La piazzetta”. Negli ultimi anni gli interventi in materia sono stati quasi esclusivamente privati e riteniamo certamente necessario un intervento pubblico nella politica per la “casa”. L’intervento residenziale in questione avverrebbe su terreni individuati in zona agricola dal Piano Regolatore Generale. Con buona pace del parere legale acquisito dal Comune (a proposito, quanto è costato?) sarebbe bastata una lettura dell’art.51 della legge 865/71 per constatare che, non avendo Alatri Piani particolareggiati, esplicitamente non sono consentiti interventi residenziali in zona agricola e ciò è confermato dalla Sentenza 2643 del 2000 della IV sezione del Consiglio di Stato. A questo punto ci chiediamo perché in quei terreni agricoli e non in terreni adibibili allo scopo, visto che tale operazione aggraverebbe la situazione urbanistica della zona, portando l’operazione benefici esclusivamente ai privati possedenti terreni e attività in zona e non all’interesse pubblico. Al contrario crediamo che una seria politica in materia passi per il risanamento edilizio e urbanistico delle zone più degradate (Civette e Piagge), per la creazione di Piani Particolareggiati in modo da costituire nuove zone per l’edilizia economica e popolare o quantomeno nell’utilizzo di zone destinate a scopo residenziale.
Qui di seguito, per meglio chiarire il contenuto del comunicato, riportiamo il primo comma dell'articolo e la sentenza del Consiglio di Stato citati :1. Nei comuni che non dispongano dei piani previsti dalla legge 18 aprile 1962, n. 167, i programmi costruttivi sono localizzati su aree indicate con deliberazione del consiglio comunale nell'ambito delle zone residenziali dei piani regolatori e dei programmi di fabbricazione, sempre che questi risultino approvati o adottati e trasmessi per le approvazioni di legge.
Sez.IV Sentenza num.2643 del 08/05/2000La sezione di rifondazione di Alatri, ha in animo molte iniziative dal sociale al culturale; se mi è permesso la definirei POP ovvero popolare e per il popolo. Abbiamo in animo un progetto volto a riscoprire il nostro passato attenti a valorizzare l'immenso patrimonio archeologico che la nostra piccola cittadina ci mette quotidianamente sotto gli occhi ma che tutte le amministrazioni comunali non vedono; la loro è una cecità che disarma e che lascia le mura della nostra acropoli sguarnite, permettendo a chiunque di concquistarle. Noi non vogliamo accusare nessuno: è pur vero che chi vive quotidianamente l'impatto visivo con lo stesso monumento quasi se ne dimentica, ma per noi le mura ciclopiche sono un orgoglio. L'acropoli di Alatri è la seconda al mondo dopo quella di Atene ma a differenza di quella ha qualcosa di unico. Fondazione preromana, visse sempre federate con Roma tanto da non seguire le rivolte erniche di Ferentino ed Anagni; visse una lungissima pace non venendo mai espugnata per forse più di dieci o dodici secoli ma cadde sotto gli ostrogoti di Totila intorno agli anni '50 del VI sec d.c. L' acropoli è ,con molta probabilità, un'attrattiva troppo forte per milioni di turisti che, se ne avessero conoscenza ,inonderebbero Alatri come un fiume in piena e porterebbero lustro alla cittadina. Occorre pubblicizzare il sito, promuoverne convegni che almeno diano modo di ammetterla come patrimonio dell'UNESCO , favorire una campagna di sensibilizzazione dell'acropoli nelle scuole fin dalle elementari, favorire nel sito lo studio degli studenti universitari magari aprendo una sede staccata ad Alatri di archeologia e antichità italiche e molto altro ancora. Queso post vuole essere solo un assaggio della nostra iniziativa, una di tante, ma a cui andremo a fondo come a tutte le altre. La foto è quella del Leone dell'acropoli eroso dal tempo stanco e vecchio ma nella realtà una copia romana di un originale greco dalla microasia dell'epoca di Alessandro Magno..... Civita non è solo patrimonio di Alatri ma del mondo. A presto.
Giovanni De Santis

